Registro delle Opposizioni e la Legge n.5/2018
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2018, è stata pubblicata la Legge n. 5/2018 che estende l'obbligo di verifica, per attività di telemarketing, tramite il Registro delle Opposizioni anche ai numeri di cellulare e a tutti i numeri riservati, anche se non presenti negli elenchi telefonici pubblici.
Registro delle Opposizioni
Il Registro delle Opposizioni esiste dal 2011 e in 7 anni risultano iscritti poco più di 1,5 milioni di numeri su un bacino potenziale di 13 milioni. Con la nuova legge il bacino potenziale supererà i 100 milioni di utenze telefoniche prospettando un'impennata nel numero di iscrizioni.
Quando verrà emanato il Regolamento attuativo, la nuova legge sarà definitivamente operativa. Dal sito del Registro delle Opposizioni si legge che questo verosimilmente avverrà nel corso del secondo semestre del 2018.
Le novità a tutela della privacy dei cittadini sono molte ed hanno un impatto significativo per tutti gli operatori del telemarketing, di seguito i punti salienti:
- Il Registro delle Opposizioni allargherà la possibilità di iscrizione a tutti i numeri telefonici, inclusi i cellulari e i fissi non presenti negli elenchi telefonici pubblici
- L'iscrizione al Registro delle Opposizioni annulla i consensi, conferiti precedentemente alla data di iscrizione, al trattamento dei dati personali per fini commerciali tramite attività di telemarketing. Viene fatta eccezione per i consensi "prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni aventi a oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca"
- È vietata la cessione a terzi dei consensi al trattamento dei dati personali degli iscritti nel nuovo Registro
- Obbligo di effettuare almeno una volta al mese il confronto con il Registro delle Opposizioni e comunque precedentemente all’inizio di ogni campagna promozionale
- Il titolare del dato è responsabile in solido anche in caso di affidamento a terzi di attività di call center per l’effettuazione delle chiamate telefoniche
- È vietato l’utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati
- Obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante
- Obbligo di utilizzo di un codice o prefisso specifico (che verrà definito dall'autorità Garante), atto ad identificare in modo univoco le chiamate telefoniche a fini commerciali / statistici / ricerche di mercato
- Sanzioni più aspre e possibilità di sospensione dell'attività e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività
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